Abrogazione di legge

Con l’abrogazione, una legge cessa di essere valida ed efficace dal punto di vista giuridico. La norma che regola tale questione è l’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice civile, che recita

Le leggi non sono abrogate che

  • da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, [abrogazione espressa]
  • o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti [abrogazione tacita]
  • o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. [abrogazione implicita]

Altre due modalità sono possibili

  • illegittimità costituzionale, in base all’art. 136 della Costituzione: più propriamente con tale strumento la legge risulta annullata e non abrogata
  • referendum abrogativo, in base all’art 75. della Costituzione: è utilizzabile solo per alcune tipologie di norme

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