Contratti a pensionati

L’art. 5 comma 9 del DL 95/2012 (convertito con la legge 135/2012) che disciplinava i contratti attribuibili a personale in quiescenza (ossia in pensione) della pubblica amministrazione

E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonche’ alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche’ alle autorita’ indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia’ appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attivita’ corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

è stato modificato dall’art. 6 comma 1 del DL 90/2014 (convertito con la legge 114/2014), vietando la possibilità di conferire contratti relativi ad incarichi di studio e consulenza, a meno che siano gratuiti e per un solo ed esclusivo anno

All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da “a soggetti, gia’ appartenenti ai ruoli delle stesse” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “a soggetti gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e’, altresi’, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa’ da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne’ rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.”

E’ ragionevole ritenere che i contratti di ricerca siano riconducibili a quelli di studio e consulenza (e quindi vietati) in quanto precedentemente non distinti nella normativa, si vedano ad esempio l’art.1 comma 11 della legge 311/2004

L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed e’ possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti.

o l’art. 19 comma 10 del DLgs 165/2001

I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita’ di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

Diversi sono i contratti di didattica, che sono concettualmente differenti (e quindi consentiti).

 

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[Aggiornamento 06/12/2014]

La circolare 6/2014 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, al par. 5, ha però chiarito il contesto dei contratti di ricerca, dichiarandoli non riconducibili a quelli di studio e consulenza, e quindi consentiti

Essendo distinti da quelli di studio e consulenza, devono ritenersi conferibili ai soggetti in quiescenza gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca.

così come per i contratti di didattica

Sono poi ammessi gli incarichi di docenza

La stessa circolare vieta un’interpretazione estensiva dei divieti in esame, e specifica che i divieti imposti riguardano l’oggetto del contratto e non la natura giuridica dello stesso.

Poiché lo scopo del provvedimento non è escludere la possibilità che personale in quiescenza possa lavorare presso la pubblica amministrazione, ma evitare l’instaurarsi di contratti che aggirino il collocamento in pensione, tali soggetti possono concorrere all’impiego proposto dalla pubblica amministrazione purché ne abbiano le “reali” competenze e si stia trattando di un “reale” incarico.

 

Restano comunque sempre vietati i contratti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a coloro che sono andati in pensione con il requisito dell’anzianità contributiva e non alla maturazione del limite massimo di età, ai sensi dell’art. 25 comma 1 della legge 724/1994

Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialita’ dell’azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianita’ previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.

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[Aggiornamento 12/11/2015]

La circolare 4/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, al par. 2, elimina per i contratti di consulenza il limite annuale di durata e il divieto di rinnovo, mantenendo però la gratuità

L’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, ovvero a partire dal 28 agosto 2015 .
Ove, prima della data indicata, in applicazione del suddetto limite, siano stati conferiti incarichi di durata annuale o inferiore all’anno, essi mantengono ovviamente efficacia fino alla naturale scadenza. Anche prima della scadenza, le amministrazioni potranno eventualmente revocarli e conferirli nuovamente, nel rispetto della relativa procedura, per una durata superiore.

mentre per gli incarichi dirigenziali conferma, al par. 4, che non possono essere affidati a personale in quiescenza che abbia oltrepassato i 65 anni di età

Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.
Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall’articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

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