Decreto legge e decreto legislativo

Il decreto legge ed il decreto legislativo non sono la stessa cosa, a dispetto del nome che può trarre in inganno:

  • il decreto legge (spesso indicato con DL, anche in questo sito) è un procedimento con valore di legge col quale il Governo norma alcune tematiche scavalcando i tempi di discussione in Parlamento a causa di ritenute urgenze; la delega rispetto al Parlamento è però a termine, nel senso che il decreto dev’essere necessariamente convertito in legge dal Parlamento (pena completa nullità) entro 60 giorni; è previsto dall’art. 77 della Costituzione

Il Governo non puo’, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessita’ e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita’, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

  • il decreto legislativo (spesso indicato con DLgs, anche in questo sito) è invece un atto col quale il Parlamento delega il Governo a legiferare su alcune tematiche relativamente agli aspetti di carattere tecnico ed organizzativo (i famosi decreti delegati); è previsto dall’art. 76 della Costituzione

L’esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

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