DDL bilancio 2018

Al Senato è stato presentato il DDL S.2960/2017 relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e che andrà in discussone in una prossima seduta. Il Capo IX è dedicato a “Misure per l’istruzione e l’università” e costituito dagli articoli che vanno dal 53 al 57 compresi, ove gli ultimi 3 articoli si riferiscono all’università.

In particolare, l’art. 55 cita il cambio di progressione stipendiale, che da triennale (come richiesto dall’art. 8 comma 1 della legge 240/2010) dovrebbe ritornare ad essere biennale.

Art. 55 – Scatti stipendiali dei professori universitari

1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall’articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell’ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell’ateneo. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l’anno 2020, 120 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni euro a decorrere dall’anno 2022.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 10 marzo 1982, così come confermato dall’articolo 11 comma 1, del decreto legislativo n. 296 del 23 luglio 1999 e dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 138 del 4 giugno 2003. A tal fine il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 350 mila euro per l’anno 2020. I decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 dispongono che tale incremento viene assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell’INAF.

Nell’art. 56 si fa riferimento all’aumento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per assumere Ricercatori a Tempo Determinato senior (RTDb) e conseguente loro consolidamento nella posizione di Professore Associato. La ripartizione di questo aumento del fondo avverrà in base ai precedenti risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

Art. 56 – Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca

1. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l’anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L’assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con l’obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, per le Università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti per le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca).

Infine, nell’art. 57 si incrementa il Fondo Integrativo Statale (FIS) di 20 M€ per la concessione di borse di studio, e si incrementa l’FFO di 20 M€ per aumentare l’importo delle borse di dottorato (il cui importo sarà definito con un decreto ministeriale).

Art. 57 – Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato

1. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 10 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all’articolo I, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede per l’anno 2018 mediante riduzione per 10 milioni di euro del Fondo di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 10 milioni di euro per l’anno 2018, per 12 milioni di euro per l’anno 2019 e per 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 8 milioni di euro per l’anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Allo scopo di adeguare l’importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo di finanziamento ordinario delle Università statali di cui all’articolo 5, comma l, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. L’adeguamento dell’importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. All’onere di cui al comma 3 si provvede, quanto a euro 5 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1,130 milioni per l’anno 2019 e a 2,460 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537; quanto ad euro 15 milioni per l’anno 2018, 13,87 milioni di euro per l’anno 2019 e 12,54 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5.

5. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l’anno 2017, di 35 30 milioni di euro per l’anno 2018, di 21,87 18 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20,54 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020»;

b) al comma 298, le parole: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2017. A decorrere dal 2018 ».

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[Aggiornamento 08/11/2017]

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) ha espresso il suo parere al DDL; per il CNSU risulta apprezzabile l’intento di correggere la direzione che ha preso la politica sul fronte universitario, ma sono ancora ben lontani gli investimenti necessari, a partire dall’esempio esemplare del diritto allo studio e relative borse

– Il timido incremento del FIS risulta essere ancora lontano dal soddisfacimento totale del fabbisogno della platea degli studenti idonei a ricevere la borsa di studio. Secondo gli ultimi dati ufficiali, riferiti all’anno accademico 2015-16, pur influenzato in negativo dall’assenza di un veloce adeguamento delle soglie ISEE che aveva sbalzato fuori una grossa fetta di idonei, i non beneficiari sono il 6,4% del totale, corrispondente a oltre 3mila studenti. Infatti, considerando il finanziamento aggiuntivo delle Regioni, con questo incremento del FIS si otterrebbero soltanto circa 4.000 borse di studio in più, mentre gli idonei torneranno a superare quota 180.000 (nel 2015/2016 per via della riforma ISEE erano crollati a 147mila).

– La quota di idonei alla borsa di studio nel nostro Paese oscilla tra il 9% e l’11%, contro il 40% di Francia e il 25% della Germania: è pertanto auspicabile un investimento che abbia la capacità di avvicinarci ai livelli europei, programmando investimenti cospicui, anche su base pluriennale.

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[Aggiornamento 15/11/2017]

Anche il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ha espresso il suo parere sul DDL bilancio; il CUN sottolinea in generale la necessità di destinare all’università pubblica adeguate risorse finanziarie per consentirle di esercitare la sua funzione istituzionale e  per valorizzare il ruolo dell’istruzione e della conoscenza come strumenti per la crescita individuale e collettiva del Paese, e sul DDL in particolare si riportano di seguito alcune osservazioni

Si suggerisce di equiparare il trattamento economico dei docenti universitari a quello del resto del personale pubblico non contrattualizzato per quanto attiene il recupero di anzianità ai fini giuridici e dell’annualità retributiva 2015.

Si auspica, inoltre, che in futuro il legislatore non faccia ricorso a piani straordinari come strumento per gli Atenei per l’attuazione della programmazione del proprio organico docente ma individui flussi di finanziamento regolari in grado di sostenere sia il reclutamento sia la progressione di carriera.

Il Consiglio Universitario Nazionale auspica un rafforzamento della misura in oggetto (incremento del Fondo Integrativo Statale, n.d.a.) dato che l’ammontare di risorse stanziate è decisamente lontano dal raggiungimento dello scopo di eliminare il fenomeno degli “idonei non beneficiari”.

Sarebbe invece preferibile che l’iniziativa delle cattedre del merito fosse definitivamente abbandonata e, conseguentemente, che l’intero importo del fondo Natta confluisse nel FFO per far fronte agli oneri indifferibili degli Atenei. In questa prospettiva, l’incremento del FIS dovrebbe trovare un’altra copertura di natura aggiuntiva, anche alla luce di quanto in precedenza espresso.

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[Aggiornamento 16/11/2017]

Tra gli emendamenti presentati al DDL, a questo link si trovano quelli contenenti gli articoli dal 53 al 57 (da pag. 236 a pag. 285).

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[Aggiornamento 30/11/2017]

Gli emendamenti usciti dalla V Commissione e riguardanti la I parte del DDL sono quelli contenenti gli articoli dal 53 al 57, e in particolare

Il Governo ha poi posto la fiducia ai suoi emendamenti, per cui il testo risulta modificato come viene sopra riportato in rosso.

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[Aggiornamento 13/12/2017]

Il DDL C.4768/2017 è ora alla Camera, e gli articoli/commi sono stati rinumerati; per poter meglio seguire il processo di discussione/approvazione e valutare quali siano gli emendamenti che riguardano l’università, di seguito trovate la tabella di corrispondenza per i 3 articoli di interesse

 Senato Camera
Art. 55 comma 1 Art. 1 comma 344 e 345
Art. 55 comma 1-bis Art. 1 comma 346
Art. 56 comma 1 Art. 1 comma 347
Art. 57 comma 1 Art. 1 comma 348
Art. 57 comma 2 Art. 1 comma 349
Art. 57 comma 3 Art. 1 comma 350
Art. 57 comma 4 Art. 1 comma 351
Art. 57 comma 5 Art. 1 comma 352

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[Aggiornamento 17/12/2017]

Tra gli emendamenti presentati al DDL, a questo link si trovano quelli contenenti i commi (dell’articolo 1) dal 344 al 352 (da pag. 670 a pag. 728).

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