Sul “tesoretto” degli atenei 2

Email inviata a tutti i docenti del Politecnico di Milano:

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Caro ***,

come ho già detto in una precedente email ribadisco che non esiste alcun “tesoretto” nel senso che indichi.

Il “Regolamento sul Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori” che citi esiste sin dal 2012, istruito a suo tempo dalla Commissione Risorse umane di cui facevo parte e poi approvato dal Senato Accademico, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge 240/2010, che recita

E’ istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all’articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge.

Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall’ANVUR.

Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.

Il fondo è alimentato, come riportato nella legge e ripreso ovviamente dal nostro regolamento, dalle risorse provenienti

a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;

b) dalle somme attribuite dal Ministero, ai sensi dell’art. 9, comma 1, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;

c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione dell’Ateneo, di cui all’art. 53, comma 7 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.

e non, per il punto a) e come erroneamente sottintendi nella tua email, dagli scatti non distribuiti a seguito del loro blocco.

Infatti l’art. 6 comma 14 delle legge 240/2010 è quello relativo alla relazione triennale che i docenti devono presentare

I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali di cui all’articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.

Nell’ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’articolo 9.

Faccio notare che quella voce di alimentazione del fondo, la a) sopra riportata, per il Politecnico è vuota!!!

Ribadisco come forse conviene, prima di ipotizzare scenari fantasiosi

“Beh, non ci vuole gran fantasia per comprendere che il tesoretto ventilato da Ferraro (referente del Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria, N.d.A.) c’è davvero e che esso deriva, in gran parte, dai baiocchi che non sono stati dati ai docenti, tutti.”

chiedere lumi sul tema a chi di competenza, come ben sai sono sempre a disposizione.

Cordialmente,

Maurizio Zani

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