Assegno al Nucleo Familiare

L’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS, a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione aventi hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce di reddito stabilite per legge (e rivalutate ogni anno in base al tasso d’inflazione).

Il nucleo familiare è costituito

  • dal richiedente
  • dal coniuge (non legalmente ed effettivamente separato o divorziato)
  • dai figli minorenni (o maggiorenni se inabili)

La domanda, e quindi la validità dei limiti di reddito, si riferisce al periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo; il reddito da considerare è invece quello dell’anno solare precedente il 1° luglio della domanda (se si fa domanda per il periodo che va dal 01/07/2012 al 30/06/2013, il reddito da considerare è quello del 2011 risultante nella dichiarazione dei redditi del 2012). Il termine di prescrizione è di cinque anni, per cui si possono richiedere gli assegni sino ai cinque anni precedenti.

Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare:

  • i redditi complessivi assoggettabili a Irpef:
    • redditi da lavoro dipendente o assimilati (vedi riga 4 del modello 730), da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione, …)
    • redditi da lavoro autonomo o professionale, da impresa, da fabbricati, da terreni (vedi righe 1, 2, 3, 5, 6 del modello 730)
  • i redditi di qualsiasi natura esenti da imposta, se di importo complessivamente superiore a 1032.91 €: interessi bancari, redditi da capitale ecc…

Per i lavoratori dipendenti, almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare deve essere costituito da reddito da lavoratore dipendente o assimilati; la domanda va presentata direttamente all’INPS tramite procedura telematica (si veda la circolare 22/03/2019 #45) (tranne che per i dipendenti agricoli, che devono presentarla direttamente al datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (SR16)), e ai lavoratori in attività l’assegno viene materialmente corrisposto dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione.

Di seguito le circolari contenenti in allegato le tabelle (differenziate per tipologia di nucleo familiare) che definiscono l’importo dell’assegno in funzione del reddito:

Anno Circolare INPS
2019-2020 Circolare 17/05/2019 #66
2018-2019 Circolare 11/05/2018 #68
2017-2018 Circolare 18/05/2017 #87
2016-2017 Circolare 27/05/2016 #92
2015-2016 Circolare 27/05/2015 #109
2014-2015 Circolare 11/06/2014 #76
2013-2014 Circolare 23/05/2013 #84
2012-2013 Circolare 08/06/2012 #79
2011-2012 Circolare 13/06/2011 #83
2010-2011 Circolare 26/05/2010 #69
2009-2010 Circolare 16/06/2009 #81
2008-2009 Circolare 04/07/2008 #69
2007-2008 Circolare 12/01/2007 #13

Giusto per avere un’idea dell’importo dell’assegno, una famiglia con entrambi i genitori e con figli minorenni a carico che abbia fatto domanda nel 2012 percepirà (vedi tab. 11 della circolare) un assegno mensile

  • se ha un reddito complessivo di 20 000 € sarà: 196.58 € con 2 figli, 320.38 € con 3 figli
  • se ha un reddito complessivo di 30 000 € sarà: 98.00 € con 2 figli, 233.17 € con 3 figli
  • se ha un reddito complessivo di 50 000 € sarà: 57.38 € con 2 figli, 134.47 € con 3 figli

 

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