Estensione biennio in servizio

La sentenza 83/2013 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 25 della legge 240/2010 (Gelmini)

L’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle universita’ ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno gia’ iniziato a produrre i loro effetti.

che non applica ai docenti universitari l’art. 16 del DL 503/1992 relativo all’estensione della permanenza in servizio, per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo

1. E’ in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

1-bis. Per le categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Tale estensione non è comunque automatica; va presentata domanda da parte dell’interessato (con un anno di anticipo), che dev’essere valutata discrezionalmente da parte dell’amministrazione.

A complemento, si specifica che l’art. 16 è in tale forma a seguito delle modifiche introdotte prima dall’art. 7 comma 7 del DL 112/2008 (convertito con la legge 133/2008) e poi dall’art. 1 del DL 138/2011 (convertito con la legge 148/2011); prima di tale modifiche l’articolo prevedeva che l’estensione della permanenza in servizio fosse un diritto del dipendente pubblico che lo richiedeva.

E’ in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

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[Aggiornamento 13/11/2015]

L’art. 1 del DL 90/2014 (convertito con la legge 114/2014) ha ora abrogato l’art. 16 del DLgs 503/1992, quindi vietando la possibilità di rimanere in servizio oltre il pensionamento.

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