Con l’abrogazione, una legge cessa di essere valida ed efficace dal punto di vista giuridico. La norma che regola tale questione è l’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice civile, che recita
Le leggi non sono abrogate che
- da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, [abrogazione espressa]
- o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti [abrogazione tacita]
- o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. [abrogazione implicita]
Altre due modalità sono possibili
- illegittimità costituzionale, in base all’art. 136 della Costituzione: più propriamente con tale strumento la legge risulta annullata e non abrogata
- referendum abrogativo, in base all’art 75. della Costituzione: è utilizzabile solo per alcune tipologie di norme