Nella Pubblica Amministrazione (PA), il personale non contrattualizzato è quello che non è regolato da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL); un esempio è dato dai docenti universitari, o dai magistrati, mentre un esempio di personale contrattualizzato è quello dei meccanici, della sanità, o dello spettacolo.
Il tema, per i docenti universitari, è ora regolato dall’art. 3 comma 2 del DLgs 165/2001, che recita
Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita’ ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.
mentre l’art. 24 comma 1 della legge 448/1998 regola come debba essere l’adeguamento retributivo
A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli stipendi, l’indennita’ integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonche’ del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l’indennita’ integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.