L’assegno “ad personam” è generalmente un elemento aggiuntivo della retribuzione; quello qui descritto si riferisce in particolare all’assegno erogato con lo scopo di evitare una diminuzione retributiva nel caso di passaggio di qualifica/ruolo (da ricercatore ad associato, da associato ad ordinario)(1), e trova applicazione generalmente nel caso di soggetti con forte anzianità di servizio nel ruolo.
Nel caso dei docenti universitari pre-Gelmini (ovvero istituiti prima della legge 240/2010) il tema è regolato dall’art 36 del DPR 382/1980
In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica o di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore di accesso a posizione superiore sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale, tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
mentre per quelli post-Gelmini il tema è regolato dell’art 3 comma 5 del DPR 232/2011
Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza e’ conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.
E’ vero che l’art. 1 comma 458 della legge 147/2013 ha abrogato l’art. 202 del DPR 3/1957
Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica e’ attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia’ goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica.
così come l’art. 3 commi 57 e 58 della legge 537/1993
Nei casi di passaggio di carriera di cui all’articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione e’ attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.
L’assegno personale di cui al comma 57 non e’ cumulabile con indennita’ fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.
ma in questi casi si sta parlando di passaggio di carriera, e non di passaggio di qualifica/ruolo.
In pratica ci si sta riferendo a casi di svolgimento temporaneo di funzioni con altra carica; terminato l’incarico temporaneo e tornati a quello originale non si rientra mantenendo lo stipendio della carica temporanea.
(1) All’atto del passaggio di ruolo si viene inquadrati nella classe 0 della nuova qualifica
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[Aggiornamento 06/09/2021]
Quanto in chiusura dell’articolo è confermato anche dall’art. 8 comma 5 della legge 370/1999
Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli e’ corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita’. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle universita’ puo’ conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l’ente o istituzione in cui abbia svolto l’incarico. L’attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni di cui al presente comma e’ illegittima ed e’ causa di responsabilita’ amministrativa nei confronti di chi delibera l’erogazione.
così come attualmente vigente a seguito della modifica introdotta dall’art. 5 comma 10-ter del DL 95/2012 al comma originario qui sotto riportato (e che invece prevedeva un assegno ad personam nel caso di trattamento economico superiore percepito nell’incarico precedente)
Nei casi in cui la normativa vigente consenta al personale assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di conservare l’importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell’incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianita’, tale importo e’ attribuito come assegno ad personam da riassorbire per effetto sia della progressione economica e dell’assegno aggiuntivo di cui agli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle universita’.
L’interpretazione data sembrerebbe salvare gli assegni ad personam concessi prima della legge di stabilità per passaggi di carriera, mentre la “retroattività” ovvero l’adeguamento del trattamento giuridico ed economico, a partire dalla prima mensilita’successiva alla data di entrata in vigore della legge 147/2013 comma 459, sarebbe da applicare ai solo passaggi di ruolo/incarico al rientro nell’amministrazione d’origine. Sbaglio?
Sembrerebbe così… Io mi ero limitato alla valutazione della continuità in vigore relativamente ai passaggi di ruolo
HELP!!!!!!!
Avendo partecipato ad una procedura per ricercatore a tempo determinato con regime di impiego a tempo definito, ed essendo io docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato da n. 18 anni, ho diritto a chiedere l’assegno ad personam essendo lo stipendio molto più basso di quello che ora percepisco?
Cosa accadrà invece ai fini contributivi e pensionistici in relazione a questi tre anni con un regime di lavoro differente?
La ringrazio in anticipo per le delucidazioni che vorrà fornirmi.
È considerato anche passaggio di carriera la mobilità compensativa presso altra ammnistrazione dello stesso comparto in cui sono però differenti i trattamenti accessori fissi e continuativi previsti dallo stesso CCNL . Mi spiego trasferendosi per mobilità con interscambio in altra ammnistrazione pubblica che applica lo stesso CCNL ma i cui trattamenti accessori fissi e continuativi sono più bassi di quelli percepiti nell’amministrazione di provenienza normalmente si aveva diritto ad un assegno ad personam riassorbibile in ossequio al principio del divieto di reformatio in peius…… adesso anche in questo caso si applicano i commi 458 e 459 art.1 legge stabilità 2014?
Non sono preparato al momento fuori dal contesto dei docenti, se riesco cerco di studiare il caso…
Riferendomi al quesito del 4/2, la nuova amm.ne presso cui mi trasferisco ha chiesto l’accettazione della proposta di inquadramento che ho sottoscritto accettandola, riservandomi però la possibilità di richiedere l’eventuale riconoscimento dell’assegno ad personam per la differenza sul trattamento accessorio fisso e continuativo (indennità mensile) prevista dal CCNL comparto ricerca. La differenza è di ben 350,00 euro lordi mensili non è poco tenendo presente che sono anni che i contratti sono bloccati oltre che avevo a suo tempo impegnato tra cessione e quinto ben 600,00 euro mensili ed il trasferimento non è stata una libera scelta ma dovuta a chiusura della sede di lavoro con ricollocazione presso altra sede lontana…. insomma un bel dilemma. la ringrazio se potrà consigliarmi qualcosa.
Salve, anch’io ho lo stesso problema . Dal comparto Università sto passando a quello degli Enti locali (Comune) e già mi hanno proposta un inquadramento senza assegno ad personam; con uno stipendio di partenza di 1150 euro (cessione del V di 260) 100 euro in meno netti al mese sarebbero per me un grossissimo problema. Se ci fosse un chiarimento in proposito, magari positivo, sarebbe un grande sollievo. Grazie
Come è andata a finire?
Io ho trovato questo studio del CODAU (http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/502//commento_leggestabilita.pdf) che a pag. 6 7 sembra affermare che <>
Saluti
A me sembra che stia dicendo la stessa cosa (vedi a metà di pag 7)… By the way, curioso che il riquadro presente a pag 6 assomigli molto a quanto ho scritto nel mio articolo :), addirittura le sottolineature
Esatto, il link (del 3/3/14) sembra chiarire che il principio già chiaramente enunciato nell’articolo di questo sito (del 14/1/14) è applicabile anche al personale tecnico amministrativo e che le disposizioni del vigente C.C.N.L. (artt. 57 e 78) vanno a colmare il vuoto lasciato dall’abrogazione dell’art. 202 (Assegno personale nei passaggi di carriera) di cui al d.p.r. n. 3/1957, e dei commi 57 e 58 dell’art. 3 della legge n. 537/1993.
Questione di non poco conto visto che ancor oggi ci sono amministrazioni (come quella di Daniela) che tentano un’applicazione più restrittiva.
😉
Questo che significa che l’assegno ad personam (previa interpretazione giurisprudenziale ) possa essere applicato per normativa contrattuale indipendentemente dai su citati commi abrogativi di norme di generale applicabilità? Beh mi sembrerebbe discriminante per altri comparti. Riterrei invece più appropiato evidenziare l’ intenzione del legislatore volta più a colpire i casi di ritorno in ruolo dopo aver esercitato un incarico provvisorio maggiormente renumerato . In casoinvece di trasferimento presso altra amministrazione di comparto mantenendo ruolo, anzianità inquadramento economico e persino le ferie non c’è interruzione di rapporto di lavoro o soluzione di continuità ma semplicemente cambio del datore di lavoro. Il non riconoscimento della differenza retributiva relativa al trattamento accessorio nella componente fissa e continuativa mi sembra propio una “Reformation in peius”
Novità?
Purtroppo no, come ti dicevo non sono preparato nel dettaglio fino, soprattutto per casi che si riferiscono al personale e non ai docenti universitari; ho provato però a girare il quesito a chi potrebbe avere una risposta…
egr dott. Zani,
operativamente sulla questione introdotta dai commi 458 e 459 dell’art. 1 della legge di stabilità, secondo il Suo parere per un ricercatore assunto a seguito di pubblico concorso a tempo indeterminato proviente da altra e diversa carriera (es. Banca d’ Italia) resta immutato il precedente quadro normativo? E’ dunque possibile il mantenimento del precedente stipendio in godimento presso altra pubblica amm.ne mediante assegno ad personam?
Molto Cordialmente saluto e ringrazio.
Buongiorno, cortesemente se mi potrebbe dare delucidazioni in merito sul discorso delle tabelle di equiparazione:
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1257700/dpcm_art29_bis_dlgs165.pdf
ho 20 anni di servizio presso la scuola premetto non sono soprannumerario e appartengo al personale ATA profilo B e nella nuova area è F1, vorrei trasferirmi in Regione che equivale a un B1,ma tutti i miei anni di servizio ai fini economici mi pare dal DCPM non mi vengono riconosciuti nella nuova amministrazione, sbaglio?
E’ stato considerato in questo DCPM che i dipendenti della scuola indipendentemente dagli anni di servizio dunque tutto quello che hanno ottenuto con gli scatti di anizianità sono equiparati nella fascia F1 per quanto concerne la TAB. 9 area B, vuol dire che se vuoi trasferirti sarai penalizzato.
Questo DCPM se fosse una mia giusta interpretazione sicuramente non incentiva la mobilità anzi al contrario ma spero di sbagliarmi.
Trovo assurdo ma anche le varie sigle sindacali di spessore non riescono a darmi queste risposte a me preziose.
Attendo fiducioso di un suo riscontro
Cordiali saluti e con stima
Fabrizio
Buongiorno,
stessa situazione di Carla (commento 3), ovvero passaggio da scuola a università per ricercatore a tempo determinato.
Posso chiedere un assegno compensativo della differenza?
Buon giorno,
nel lontano 1992 mi sono licenziata dal Banco di Napoli, all’epoca di diritto pubblico e sono transitata nella scuola tramite concorso pubblico. non essendoci stata soluzione di continuità, si può aver diritto all’assegno ad personam?
Non mi è chiara la differenza tra i pre-gelmini (art 36 del DPR 382/1980) e i post-gelmini (art 3 comma 5 del DPR 232/2011). In entrambi i casi mi è chiaro che si riparta comunque dalla classe 0 della nuova qualifica.
Primo caso:
“…tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.”
Che vuol dire 2,50% di scatti? Si può fare un esempio?
Secondo caso:
“la differenza e’ conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.”
Che vuol dire non rivalutabile? Si intende ai fini pensionistici?
Riporto la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI 6620/2019 (segnalatami da Alessandro Pezzella), che conferma la non possibile attribuzione dell’assegno ad personam nel caso di passaggio da altra amministrazione.
Salve,
sono associato in classe 3 presso l’Università di Macerata e ho vinto un concorso da associato all’Università di Firenze.
Mi spetta l’assegno aggiuntivo oppure parto di nuovo dalla classe zero?
Grazie mille!
Salve, sono Raffaele sono un ex dipendente pubblico Croce Rossa Italiana mi hanno trasferito con mobilita’ al ministero della giustizia dal 2016 con decreto legge 28/09/2012 n78 il mio trattamento economico si e ridotto del 30% ho diritto ad un assegno ad personam per la differenza economica
Salve, sono Raffaele pure io sono un ex dipendente civile C.R.I. sono stato trasferito con mobilita’ obbligatorio al ministero giustizia nel 2016 con un stipendio ridotto causandomi molte dificolta’ economiche, nel 2006 ho fatto un mutuo per aquisto casa in base al mio trattamento economico che percepivo in C.R.I. adesso con lo stipendio ridotto oggi non riesco a coprire le rate del mutuo a fine mese , ho diritto a l’assegno ad personam lo prevede anche la finanziaria del 01/01/2024 . vi ringrazio anticipatamente se mi rispondete
Salve come professore associato proveniente dal ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, ricevo ogni mese l’assegno ad personam allo scopo di conservare la retribuzione precedente. Volevo sapere se al mio stipendio, comprensivo dell’assegno ad personam, sarà applicato l’adeguamento Istat del 4,8%. Grazie