Seminario sul piano anti-corruzione

Questa mattina si è svolto un seminario di approfondimento sul tema dell’anti-corruzione, a partire dagli elementi fondamentali della legge 190/2012, rivolto a membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e che rientra tra le azioni previste dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione del Politecnico di Milano; l’incontro è stato condotto dal dott. Walter Mapelli, sostituto procuratore del Tribunale di Monza. Di seguito alcune note basate sugli appunti del sottoscritto

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La premessa alla discussione è tener conto di quale sia stata la volontà del legislatore nel normare le situazioni: anziché sposare un atteggiamento di responsabilità (lasciare ai protagonisti più libertà nelle decisioni affidandosi alla loro responsabilità, da colpire poi duramente se tradita – valutazione ex-post) ha preferito una visione difensiva (includere nelle norme quante più possibili potenziali cause di corruzione, “blindando” così molti dei movimenti e sviando comunque l’eventuale illecito dietro una correttezza formale – valutazione ex-ante).

Le principali cause della corruzione si riscontrano in tre fattori determinanti:

  • la confusione normativa (lo sciopero bianco si attua semplicemente applicando alla lettera le regole vigenti…)
  • il cumulo delle cariche (da cui la necessità di maggiore trasparenza)
  • l’economia illegale all’interno di quella legale (serve rompere il patto occulto tra corruttore e corrotto guardando all’efficacia, alla performance)

Se la definizione di corruzione può ritrovarsi nella frase

“funzione pubblica asservita ad interessi privati”

la definizione di conflitto d’interessi non è univoca, ma può essere ben enunciata per mezzo dell’art. 13 del DPR 3/1957, che regola il comportamento dell’impiegato in servizio e fuori dall’ufficio

L’impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformita’ delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene.
L’impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attivita’ incompatibili con l’anzidetto dovere.
Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l’impiegato deve ispirarsi al principio di un’assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il piu’ efficace rendimento del servizio.
Nei rapporti con il pubblico, il comportamento dell’impiegato deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l’Amministrazione.
Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo dell’ufficio l’impiegato deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.
Fuori dell’ufficio, l’impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignita’ delle proprie funzioni.

Forte in tal senso è il richiamo al potenziale conflitto d’interessi contenuto nell’art. 51 del Codice di procedura civile, che va oltre al legame dettato dalla parentela

Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e’ parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e’ convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se e’ tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e’ amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa’ o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo’ richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione e’ chiesta al capo dell’ufficio superiore.

 

Il Politecnico di Milano ha quindi tre strumenti che possono servire come presidio all’anti-corruzione:

Oltre alla legge già citata, sono stati presentati alcuni articoli del Codice penale relativi ai principali reati legati al tema della corruzione, che vengono riportati in calce.


Art. 314 (Peculato)

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattroa dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 317 (Concussione)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 323 (Abuso di ufficio)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

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