Residenza fuori sede

L’art. 7 della legge 311/1958 regolamenta la residenza fuori sede dei professori universitari

I professori hanno l’obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell’Universita’ od Istituto cui appartengono.
In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del rettore o direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in localita’ prossima, ove cio’ sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.

La domanda e relativa autorizzazione è volta ad assicurare (almeno formalmente) che non vi siano impedimenti logistici all’assolvimento dei propri obblighi didattici.

In tal senso, in alcuni Atenei è invalso l’uso di definire un raggio di azione entro il quale si sia in “località prossima” e quindi non vi sia obbligo di fare domanda

Un obbligo simile sulla residenza è previsto per gli impiegati statali dall’art. 12 del DPR 3/1957

L’impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui e’ destinato.
Il capo dell’ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l’impiegato a risiedere altrove, quando cio’ sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere; dell’eventuale diniego e’ data comunicazione scritta all’interessato.

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[Aggiornamento 16/07/2018]

Il parere del Consiglio di Stato sez. II 550/1980 precisa però che con “località prossima” si può intendere una località anche distante, a seguito degli sviluppi nei sistemi di trasporto, ma comunque non all’estero; lo stesso consesso osserva che il termine “residenza” usato dal legislatore per gli impiegati statali s’ha da intendere come “dimora abituale”, e questo dovrebbe risolvere i problemi interpretativi anche della norma per i professori universitari.

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[Aggiornamento 13/02/2021]

Con l’art. 19 comma 1-ter del DLgs 76/2020, convertito in legge dalla legge 120/2020, l’art. 7 della Legge 311/1958 è stato abrogato

1-ter. L’articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e’ abrogato.

6 commenti su “Residenza fuori sede”

  1. Sai se questo obbligo si estende ai professori che scelgono il tempo definito?

    Io sto per rientrare in Italia dall’estero ma il primo anno almeno, per motivi famigliari e di lavoro (in quanto continuero’ a lavorare part time anche in UK), intendo rimanere residente in UK e andare avanti e indietro dall’Italia quando la mia presenza fisica e’ richiesta per poter assolvere ai miei compiti.

    Dici che questo potrebbe creare problemi?

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  2. Buongiorno,

    ho appena scoperto che l’articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è stato abrogato dal DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178)
    convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228), che con l’art. 19, comma 1-ter dispone l’abrogazione dell’art. 7.

    Questo significa che non vi sono più ostacoli, sotto questo profilo, ad avere residenza all’estero per un docente universitario, o possono valere altre norme generali?
    In particolare vale l’art. 12 del DPR 3/1957?

    Nel mio caso sono ricercatore confermato (regime pre- riforma Gelmini).

    Grazie
    Guido

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  3. Vorrei sapere anche io se questo significa che un professore puo’ avere residenza all’estero (anche con magari un domicilio vicino alla sede universitaria).

    Grazie

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