Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)

Con l’art. 5 della legge 537/1993, in parte modificato dall’art. 51 della legge 449/1997, e con l’art. 2 comma 1 del DL 180/2008 i finanziamenti che lo Stato eroga alle università sono divisi in capitoli:

  • il fondo di finanziamento ordinario, per il funzionamento e le attività istituzionali, comprese le spese per il personale docente e non docente e per l’ordinaria manutenzione

  • il fondo per l’edilizia universitaria e le grandi infrastrutture scientifiche

A ciò si aggiunge

  • il fondo per le borse di dottorato di ricerca e gli assegni di ricerca.

 

Il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) è suddiviso in

  • una quota base X%, basata

    • a% sul costo standard per studente in corso

    • b% sulla quota base e di riequilibrio dell’anno precedente (spesa storica)

  • una quota premiale Y%, basata

    • r% sui risultati della VQR

    • s% sulle politiche di reclutamento

    • t% sui risultati della didattica, in particolare per l’ambito internazionale

  • un intervento perequativo Z%, che tende a limitare l’eventuale perdita di finanziamento rispetto all’anno precedente

  • una voce per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (inizialmente tale voce comportava un capitolo a sé, ma è poi stata fatta rientrare nel fondo di finanziamento ordinario a seguito dell’art. 60 comma 1 del DL 69/2013 convertito dalla legge 98/2013)

I valori dei parametri relativi alle percentuali dipendono dall’anno di competenza:

X a b Y r s t Z
2023 32%        
2022 30%        
2021 67.2% 28% 72% 30.0% 60% 20% 20% 2.8%
2020 68.0% 26% 74% 30.0% 60% 20% 20% 2.0%
2019 24%        
2018 22%        
2017          
2016 77.0% 28% 72% 20.0% 65% 20% 15% 3.0%
2015 78.5% 25% 75% 20.0% 65% 20% 15% 1.5%
2014 80.5% 20% 80% 18.0% 70% 20% 10% 1.5%
2013 86.5% 13.5%

Di seguito i Decreti Ministeriali (DM) di stanziamento dell’FFO nei vari anni:

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