Chiarimento sui contratti a pensionati

Relativamente alla modifica all’art. 5 comma 9 del DL 95/2012 (convertito con la legge 135/2012), che disciplinava i contratti attribuibili a personale in quiescenza (ossia in pensione) della pubblica amministrazione, introdotta dall’art. 6 comma 1 del DL 90/2014 (convertito con la legge 114/2014)

All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da “a soggetti, gia’ appartenenti ai ruoli delle stesse” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “a soggetti gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e’, altresi’, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa’ da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne’ rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.”

il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha chiarito al par. 5 della circolare 6/2014 il contesto dei contratti di ricerca, dichiarandoli non riconducibili a quelli di studio e consulenza, e quindi consentiti

Essendo distinti da quelli di studio e consulenza, devono ritenersi conferibili ai soggetti in quiescenza gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca.

così come per i contratti di didattica

Sono poi ammessi gli incarichi di docenza

La stessa circolare vieta un’interpretazione estensiva dei divieti in esame, e specifica che i divieti imposti riguardano l’oggetto del contratto e non la natura giuridica dello stesso.

Poiché lo scopo del provvedimento non è escludere la possibilità che personale in quiescenza possa lavorare presso la pubblica amministrazione, ma evitare l’instaurarsi di contratti che aggirino il collocamento in pensione, tali soggetti possono concorrere all’impiego proposto dalla pubblica amministrazione purché ne abbiano le “reali” competenze e si stia trattando di un “reale” incarico.

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