I due termini di equipollenza ed equivalenza si assomigliano, ma hanno un significato ben diverso: ai fini di un particolare procedimento amministrativo
- con equipollenza di un titolo di studio si intende che ha la stessa efficacia, ovvero che tale titolo è equiparato, a quello di un altro titolo (non necessariamente tale corrispondenza è reciproca);
- ciò accade ad esempio per la laurea italiana, relativamente alla quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha costruito uno schema di equipollenza (qui trovate i riferimenti normativi) tra alcune di queste di ambiti simili, oppure tra lauree del vecchio ordinamento e del nuovo ordinamento;
- per i titoli esteri, sul sito del Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche (CIMEA) si trovano informazioni a riguardo su come ottenere l’equiparazione del titolo conseguito all’estero, sia per la laurea sia per il dottorato.
- con equivalenza di un titolo di studio conseguito all’estero si intende che esso ha pari valore di un altro per un fine specifico, ed è una dichiarazione che può essere stabilita (ad esempio dal Direttore del Dipartimento, o dal Coordinatore del Corso di Studi) qualora non vi sia già un’equiparazione ufficiale (o equipollenza, vedi sopra) stabilita dagli organismi competenti.