Scatti stipendiali triennali

A seguito dell’art. 8 comma 1 della legge 240/2010 (Gelmini) la progressione di classi e scatti stipendiali dei docenti universitari passa da biennale a triennale

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia’ in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L’art. 2 comma 2 del DPR 232/2011 afferma che tale trasformazione avviene nel momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quello di entrata in vigore della legge 240/2010, e determina come si passa dal vecchio al nuovo regime in base alle tabelle presenti nell’allegato 1 al DPR

La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo inquadramento nel nuovo regime e’ attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento e’ piu’ elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all’allegato 1, al fine di assicurare l’invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi.

Resta fermo quanto previsto in ordine all’assegno aggiuntivo dall’articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, e dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e in ordine all’indennita’ integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Come richiamato anche nel medesimo DPR, va però poi considerato che i meccanismi di adeguamento retributivo ISTAT (previsti dall’art. 24 della legge 448/1998) e gli scatti stipendiali non si applicano (sono esclusi conferme e ricostruzioni di carriera) per gli anni

  • 2011, 2012, 2013; si veda l’art. 9 comma 21 del DL 78/2010, convertito in legge dalla legge 122/2010 (Tremonti)
  • 2014; si veda l’art. 1 comma 1 lettera a) del regolamento di cui al DPR 122/2013
  • 2015; si veda l’art. 1 comma 256 della legge 190/2014

I docenti assunti ai sensi della legge 240/2010 sono direttamente inseriti nel sistema a scatto triennale, mentre coloro che sono in ruolo in precedenza alla legge 240/2010 dovranno terminare, concluso il blocco, il periodo mancante a raggiungere lo scatto biennale, per poi passare anch’essi al nuovo regime triennale.

——————–

[Aggiornamento 24/05/2016]

Conviene ricordare che per i docenti pre-Gelmini il passaggio al nuovo regime non è automatico, ma a seguito di richiesta (come regolato dall’art. 4 del DPR 232/2011) entro il termine di tre mesi da quando si è concluso il passaggio verso la nuova classe stipendiale

1. I professori di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono optare per il regime di cui all’articolo 3.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’opzione puo’ essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui e’ maturato il diritto all’attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell’articolo 2. A coloro che hanno esercitato l’opzione e’ attribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui all’allegato 4, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali e’ attribuita ai sensi dell’articolo 2 la classe 0 o 1, l’opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda fascia ai quali e’ attribuita la classe 0 ai sensi dell’articolo 2, l’opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 1 del regime di appartenenza.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i professori di prima e seconda fascia di cui all’articolo 2, comma 4, l’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e dopo l’inquadramento nella classe della progressione biennale spettante all’esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. L’opzione e’ esercitata entro il termine di tre mesi dalla data dell’inquadramento nella classe triennale spettante ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 5. Per i professori ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i professori associati inquadrati nella classe 0, ai sensi dell’articolo 2, l’effetto dell’opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al periodo precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e quarto periodo del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ ai professori di cui all’articolo 2, comma 6.

Vi sono due cambiamenti che il passaggio al nuovo regime implica, previsti dall’art. 8 comma 3 della legge 240/2010 (e ripresi dall’art. 3 comma 1 del DPR 232/2011), ovvero

a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;

Attenzione, ovviamente si parla di casi in cui si resta nel ruolo, perché in caso di passaggio la chiamata è già ai sensi della legge 240/2010.

La progressione diventa comunque per tutti triennale (indipendentemente dalla richiesta di passaggio di regime), come specificato dall’art. 2 comma 1 del DPR 232/2011

La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e’ trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

ed il passaggio alla classe successiva è ugualmente subordinato a richiesta ed esito positivo della valutazione, si veda art. 2 comma 3 dello stesso DPR

L’attribuzione delle classi stipendiali successive e’ subordinata ad apposita richiesta e all’esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

11 commenti su “Scatti stipendiali triennali”

    • La progressione diventa per tutti triennale (indipendentemente dalla richiesta di passaggio di regime) ed il passaggio alla classe successiva è subordinato a richiesta ed esito positivo della valutazione, vedi l’art. 2 del DPR 232/2011

      Rispondi
  1. In una nota rettorale inviata ai colleghi di Unibo il 3 marzo 2016, c’era scritto che su questo punto (opzione nuovo regime) erano “in corso approfondimenti con i competenti Ministeri al termine dei quali si darà compiuta informazione”. Non so se poi quest’informazione è stata data. D’altra parte il termine di tre mesi per qualcuno sarà già scaduto…

    Rispondi
  2. Anche chi cambia ateneo -pur non cambiando qualifica- a seguito di concorso viene inquadrato secondo la nuova legge, non solo chi cambia qualifica, visto che i bandi prevedono sempre che il vincitore prenda servizio secondo il nuovo regime (il partecipante può essere anche un soggetto con la stessa qualifica in altro ateneo).

    Rispondi
  3. Alla fine non si capisce se il conteggio degli scatti per un prof associato chiamato ad esempio nel 2013 parte dal 1-1-2015 o dal 1-1-2016!!

    non si capisce davvero

    Rispondi
  4. Io non ho capito chi li “paga” questi scatti triennali, ovvero: dal punto di vista finanziario sono a carico del ministero o a carico dell’Ateneo?

    Rispondi
  5. passando al nuovo regime di progressione apparentemente si perde la ricostruzione di carriera e si guadagna il periodo di conferma (solo l’ultimo o tutti i precedenti?). Questo può portare a differenze di ingresso nelle classi triennali per docenti che hanno avto significativi periodi nei ruoli inferiori. Come vengono inseriti questi docenti nelle nuove classi se ancora non si sa se decideranno di passare al nuovo regime? Non si genera un bel po’ di confusione?

    Rispondi

Lascia un commento