Niente obbligo MEPA sotto i 1000 €

Articolo per Roars:

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MEPA1-260x260Per le università l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) scatta ora sopra i 1000 €; l’articolo 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) infatti cita testualmente

All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;
  2. al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
  3. al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo » sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».

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6 commenti su “Niente obbligo MEPA sotto i 1000 €”

  1. Gent.mo Maurizio,

    qui all’università di Cagliari continuano ad insistere che siamo comunque obbligati ad utilizzare il MePA anche per importi inferiori ai 1000 €.
    Io sono convinta che sbaglino, e se improvvisamente l’italiano ha cambiato regole grammaticali, il significato di quantop scritto è più che evidente:

    “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art.11, comma 5, del regolamento di cui al DPR 4 aprile 2002, n. 101.”

    Hai qualche notizia in più? Da voi come si stanno comportando?

    Grazie,

    Lilli Collu
    Univ. Cagliari

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    • La situazione è controversa,
      anche perché talune università adducono in tal senso quanto invece contenuto nel comma 449, che invece secondo me si riferisce ai soli accordi quadro (vedasi Consip):

      Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonche’ gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche’ le autorita’ indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita’ come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

      mentre il comma 450 che ho citato si riferisce al Mercato Elettronico (MEPA).

      PS: il paragrafo del comma 450 che citi non è quello per l’università, è il paragrafo successivo (vedi articolo su Roars, c’è un’evidenziazione in giallo).

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  2. da quanto capisco, ed essendo digiuna di giurisprudenza potrei sbagliarmi, il problema risiede nel fatto che il MUIR non ha decretato alcuna linea guida, come richiede la seconda parte del comma:
    “Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.”
    Sbaglio?
    Ma a questo punto, venendo a mancare le linee guida del MIUR, decade “l’esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie” e anche per le università vale il tetto dei 1000 euro?

    Grazie!
    PS. Ciao Lilli 🙂

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  3. Salve, ma anche per gli acquisti di forniture informatiche è possibile utilizzare le disposizioni dell’art 1 c. 502 e 503.

    E se affermativo, sarà necessaria l’autorizzazione del vertice amministrativo come indicato nei commi successivi per derogare all’acquisto mediante convenzione o mepa?

    Grazie

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    • Nel caso di acquisti di beni e servizi informatici la normativa è più stringente, si vedano i commi 512 e 516 della legge di stabilità 2016 che riporti implicitamente nel tuo commento.

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  4. Dunque non potremo agire fuori dal Mepa seppur per importi pari o inferiori a 1000 euro e nonostante i commi 502 e 503.

    quale sarà la ratio?

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