Un limite superiore per le progressioni valutative degli RTDb

La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016, di cui abbiamo parlato in precedenza) ha stabilito un piano straordinario di reclutamento dei Ricercatori a Tempo Determinato di tipo b (RTDb) pari a 861 unità, distribuite tra gli atenei dal DM 78/2016.

Visto l’elevato numero di RTDb inseribili in organico in un sol colpo, risulta importante ricordare i limiti imposti dalla legge; come infatti sappiamo, l’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 (Gelmini) stabilisce le procedure valutative per gli RTDb che, al termine del loro contratto ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, possono diventare Professori Associati (PA)

5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’universita’ valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e).

In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e’ inquadrato nel ruolo dei professori associati.

La valutazione si svolge in conformita’ agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilita’ delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

Alla procedura e’ data pubblicita’ sul sito dell’ateneo.

A ciò però si aggiunge il comma successivo (già aggiornato in base alle novità del milleproroghe), in particolare nell’ultimo paragrafo, che determina il limite temporale entro cui tale procedura può essere pienamente utilizzata

6. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo’ essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’universita’ medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16.

A tal fine le universita’ possono utilizzare fino alla meta’ delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

A decorrere dal settimo anno l’universita’ puo’ utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta’ dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

La legge 240/2010 è entrata in vigore il 29/01/2011, per cui il sesto anno successivo termina il 31/12/2017, e da lì in avanti parte il settimo anno; il paragrafo sopra riportato determina quindi che non tutti gli RTDb abilitati potranno accedere alla procedura valutativa per passare a PA, ma solamente una quota pari alla metà delle risorse riservate ai professori di ruolo.

Facciamo un esempio numerico, ricordando il costo in punti organico dei vari ruoli (RTDb = 0.5; PA = 0.7; PO = 1) e ipotizzando che i professori di ruolo in gioco siano tutti Professori Ordinari (PO):

  • fatti 10 i punti organico che un ateneo intende destinare ai PO, al massimo 5 di questi potranno essere destinati alla procedura valutativa degli RTDb per passare a PA; poiché ogni progressione costa 0.7 – 0.5 = 0.2 punti organico, il numero massimo di progressioni con tale procedura sarà di 25 unità
  • ricordando che 2 dei 10 punti organico devono essere riservati ad esterni (si veda l’art. 18 comma 4 della legge 240/2010), ne resteranno 3 destinabili a progressioni interne da PA verso PO; sappiamo che ogni progressione costa 1 – 0.7 = 0.3 punti organico, per cui il numero dei PO sarà di 10 unità

Secondo tale previsione, quindi, si potranno avere al massimo 25 progressioni valutative di RTDb ogni 10 progressioni interne a PO, mentre le restanti eventuali progressioni dovranno determinarsi per mezzo di procedure selettive/comparative (ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010).

 

Questo limite superiore si aggiunge al limite inferiore determinato dall’art. 4 comma 2 lettera c) del DLgs 49/2012 così come modificato dall’art. 347 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), che recita

c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un’adeguata possibilita’ di consolidamento e sostenibilita’ dell’organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all’articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non puo’ essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;

c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualita’ 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non puo’ essere inferiore alla meta’ di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.

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