Cumulabilità dei buoni pasto

Con il DM 122/2017 il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) ha inteso regolamentare una prassi consolidata relativa alla cumulabilità dei buoni pasto, ora comunque limitata a 8 buoni come si legge all’art. 4 comma 1 lettera d) del decreto

1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:

d) non sono cedibili, ne’ cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;

E’ sorto un dubbio se il DM si potesse applicare anche agli studenti che ricevono il buono pasto come forma di Diritto allo Studio Universitario (DSU), ma leggendo il testo si scopre che esso fa esplicito riferimento a datori di lavoro e dipendenti. Come infatti si legge all’art. 2 comma 1 lettere f ) e g) si ha che

1. Ai fini del presente decreto si intende:

f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla societa’ di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);

g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonche’ il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, e’ titolato ad utilizzarli;

così come all’art. 4 comma 1 lettera c) si ritrova

1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:

c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche’ dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

Il decreto non è quindi applicabile agli studenti, neppure come interpretazione estensiva a seguito della presenza del termine “esclusivamente”.

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