Assegno “una tantum” ver 2.0

E’ stato firmato il DM 197/2018 relativo all’attribuzione “una tantum” a parziale compensazione dei mancati scatti stipendiali prevista dall’art. 1 comma 629 della legge 205/2017 (legge di bilancio), lo stesso comma che stabilisce il ritorno alla progressione biennale delle classi stipendiali

629. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e’ trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto.

A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, e’ attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all’entita’ del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalita’ definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La corresponsione dell’importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera; l’importo e’ corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci delle universita’ per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’ incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Come si legge nel terzo paragrafo del comma sopra riportato, il finanziamento dell’una tantum avverrà riducendo il fondo per le Cattedre Natta, previsto dall’art. 1 comma 207 della legge 208/2015

207. Al fine di accrescere l’attrattivita’ e la competitivita’ del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ istituito, in via sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica esclusivamente secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 208 a 211, un fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell’anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

Si attende ora la firma del decreto da parte della Corte dei Conti.

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[Aggiornamento 28/06/2018]

Alcune note al DM 197/2018 sopra citato, che regolamenta la nuova “una tantum”, per mostrare le significative diversità rispetto alla precedente:

  • la precedente si riferiva al triennio 2011-2012-2013 del blocco stipendiale (regolamentata dal DM 314/2011 per il 2011 e dal DM 665/2013 per 2012-2013), mentre la nuova ha come riferimento un quinquiennio (2011-2012-2013-2014-2015)
  • la precedente è stata erogata ad una frazione degli “aventi diritto” (il 50% per il 2011 e il 60 % per il 2012 e 2013), mentre la nuova è rivolta a tutti
  • nella precedente gli aventi diritto erano coloro che avrebbero maturato una progressione stipendiale nel periodo di cui al primo punto, mentre nella nuova si aggiunge la richiesta che i soggetti abbiano superato la valutazione triennale ai sensi dell’art. 6 comma 14 della legge 240/2010
  • nella precedente (a valle dell’eventuale spostamento di risorse limitato a 1/3 da un ruolo all’altro che ogni ateneo poteva compiere) l’importo era il medesimo per ogni ruolo, mentre nella nuova dev’essere proporzionale all’entità del blocco stipendiale e dev’essere ridotto di una frazione percentuale (all’interno di una forchetta) per coloro che già hanno usufruito della precedente (per una o due volte)

Un commento su “Assegno “una tantum” ver 2.0”

  1. In merito all’art. 1 comma 629 della legge 205/2017:
    “…e’ trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto.”
    significa che verranno ripristinati dal 2020 gli scatti biennali relativi all’allegato 1 oppure verranno modificati da progressioni triennali a biennali quelli del nuovo regime ovvero le tabelle degli allegati 2?

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