Legge elettorale Calderoli

La legge elettorale è regolamentata dalla legge 270/2005, formulata da Roberto Calderoli, al tempo Ministro per le Riforme. La legge è anche detta “porcellum”, a seguito di un’intervista in cui il Ministro definì la sua stessa legge “una porcata”.

Le caratteristiche principali, differenziate per Camera (617 seggi a disposizione) e Senato (340 seggi a disposizione), sono:

  • liste bloccate: sulle schede elettorali non vi è la possibilità di indicare preferenze, per cui l’elezione dei candidati dipende dall’ordine di presentazione in lista che viene costruita dai partiti;
  • coalizioni: i partiti si possono raggruppare in coalizioni, in tal caso proponendo un unico capo ed un unico programma elettorale;
  • soglia di sbarramento: per poter essere eletti è neccessario superare differenti soglie, differenziate per le due camere
    • Camera: ogni coalizione deve superare il 10% dei voti su base nazionale
      • i partiti che appartengono ad una coalizione che ha superato la soglia partecipano alla distribuzione dei seggi in due casi alternativi: 1) se superano il 2% dei voti della coalizione; 2) se è il partito che ha ottenuto il maggior numero di voti sotto la soglia del 2%, quello che viene detto il “miglior perdente” all’interno della coalizione;
      • i partiti che non appartengono ad una coalizione, o che appartengono ad una coalizione che non ha superato la soglia, partecipano alla distribuzione dei seggi se superano la soglia del 4%;
    • Senato: ogni coalizione deve superare il 20% dei voti su base regionale (quindi il calcolo viene svolto indipendentemente regione per regione)
      • i partiti che appartengono ad una coalizione che ha superato la soglia partecipano alla distribuzione dei seggi se superano il 3% dei voti della coalizione;
      • i partiti che non appartengono ad una coalizione, o che appartengono ad una coalizione che non ha superato la soglia, partecipano alla distribuzione dei seggi se superano la soglia dell’8 (sempre su base regionale)%;
  • premio di maggioranza: la legge è sostanzialmente proporzionale, ma con un premio di maggioranza differenziato per le due camere
    • Camera: la coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti su base nazionale ottiene il 55% dei seggi;
    • Senato: la coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti su base regionale (quindi il calcolo viene svolto indipendentemente regione per regione) ottiene il 55% dei seggi.

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