Termine di validità ISEE procrastinato

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rappresenta una misura della situazione economica (reddito e patrimonio) di un nucleo famigliare; è utilizzata anche in ambito universitario al fine del pagamento delle tasse e per costruire le graduatorie delle borse di studio. Con l’art. 10 comma 4 del DLgs 147/2017 si regolamenta la precompilazione della Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini della nuova richiesta dell’ISEE; in particolare, il comma originariamente recitava

4. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalita’ precompilata rappresenta l’unica modalita’ di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validita’ dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all’avvio del periodo di validita’ fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l’anno precedente.

Da osservarsi come nello stesso comma sia previsto che i dati reddituali si riferiscano all’anno precedente e non più a due anni prima (come era in precedenza con l’art. 4 comma 1 del DPCM 159/2013), al fine di meglio fotografare la situazione economica; inalterato invece il periodo per i patrimoni, che resta l’anno precedente come in precedenza normato dall’art. 5 comma 2 del medesimo DPCM.

Inizialmente il termine d’inizio della nuova dichiarazione era stato procrastinato di un anno, dal 2018 al 2019, a seguito dell’art. 5 comma 1 lettera c) del DL 91/2018

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validita’ dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all’avvio del periodo di validita’ fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l’anno precedente.».

Ora però il problema si ripresenta, poiché il termine previsto di validità (31 agosto) si trova proprio a cavallo dei termini di presentazione delle domande per le borse del Diritto allo Studio Universitario (DSU); con l’art. 11 comma 2 lettera d) punto 3 del DL 4/2019 “Reddito di cittadinanza”

2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: […]

d) all’articolo 10: […]

3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validita’ alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»;

è stato quindi modificato il comma 4 come di seguito (le modifiche/introduzioni sono riportate in rosso per chiarezza)

4. A decorrere dal 1° settembre 2019, la DSU ha validita’ dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all’avvio del periodo di validita’ fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l’anno precedente. Le DSU in corso di validita’ alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.

Si hanno quindi due scadenze di validità differenti a seconda che la DSU sia stata presentata tra il 01/01/2019 e il 31/08/2019 (in questo caso la scadenza è al 31/12/2019) o dal 01/09/2019 (in questo caso la scadenza è al 31/08 dell’anno successivo).

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[Aggiornamento 04/07/2019]

La legge 58/2019 ha convertito con modifiche il DL 34/2019 “Decreto crescita”. Tra le modifiche c’è l’introduzione dell’art. 4-sexies, che a partire dall’anno prossimo uniforma il termine di validità della presentazione della DSU al 31/12

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e’ sostituito dal seguente:

“4. La DSU ha validita’ dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all’inizio del periodo di validita’, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilita’ di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare”.

Inoltre i dati reddituali e patrimoniali si riferiranno a due anni prima, e non più all’anno precedente.

2 commenti su “Termine di validità ISEE procrastinato”

    • Per gli studenti sì, perché consente loro di accedere alla domanda per le borse del diritto allo studio senza ad esempio ipotizzare (nel caso la modifica di cui sopra non fosse avvenuta) di diversificare i termini di invio della domanda e di invio dell’ISEE (onde evitare di avere dichiarazioni ISEE non confrontabili, come spiegato sopra)

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