Col DM 11/06/2019 #464 è stato definito l’elenco dei paesi a basso sviluppo per l’anno accademico 2019-2020, come previsto dall’art. 13 comma 5 del DPCM 09/04/2001
Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco e’ definito annualmente con decreto del Ministro, emanato d’intesa con il Ministro degli affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della condizione economica e’ effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l’università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.
Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l’ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 3.
Lo studente e’ obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui all’art. 5.
Rispetto all’elenco relativo all’anno accademico precedente 2018-2019, come determinato dal DM 03/05/2018, i paesi sono rimasti invariati.