Incompatibilità nei contratti

La legge 240/2010 (Gelmini) ha determinato quali sono le incompatibilità con parenti ed affini nel caso di contratti stipulati da un ateneo.

In particolare l’art. 18 comma 1 lettera c determina la totalità dei contratti coinvolti

applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all’articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo;

e dove con “ultimo periodo” dell’art. 18 comma 1 lettera b si determinano gli attori tra loro incompatibili in tali contratti

In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita’, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo;

A parenti ed affini si è poi aggiunto (a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI 1270/2013

[…] la disposizione in questione (art. 18, comma 1, lett. b) e c) l. 30 dicembre 2010, n. 240), va considerata nel senso che include anche il caso del coniugio come situazione genetica della medesima incompatibilità. A tutta evidenza, ricorre il caso per cui lex minus dixit quam voluit. […]

così come della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI 5284/2013) il rapporto di coniugio, per cui si ha l’estensione dell’incompatibilità anche a mogli e mariti.

 

Nel caso poi di contratti sottoscritti dall’ateneo come nei contratti per conto di terzi, se sono contratti con privati il vincolo esplicito non compare (al di là dell’opportunità), ma nel caso di strutture pubbliche la questione si ripropone per la struttura pubblica (l’altra) che ha stipulato il contratto…

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