Adeguamento stipendiale ISTAT

L’adeguamento degli stipendi dei docenti e ricercatori universitari è previsto dall’art. 24 comma 1 della legge 448/1998 sulla base degli incrementi medi nell’anno precedente delle retribuzioni dei dipendenti pubblici contrattualizzati, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati

A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

come confermato anche dall’art. 5 comma 1 del DPR 232/2011 che regola il passaggio al nuovo regime della legge 240/2010 (Gelmini)

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 sono aggiornate ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Viene calcolato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e determinato annualmente (entro il 30 aprile) con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno in questione (e conseguente corresponsione dei mesi arretrati rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Nel caso in cui tali emolumenti siano corrisposti in ritardo, la tassazione cui saranno soggetti sarà separata rispetto a quella degli altri redditi, come stabilito dall’art. 17 comma 1 lettera b del DPR 917/1986 (anche detto Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR)

L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

[…]

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 47 e al comma 2 dell’articolo 46;

e nella misura stabilita dall’art. 21 comma 1 della medesima norma

Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell’articolo 17, all’anno in cui sono percepiti. […]

Si riportano di seguito i decreti e relativo adeguamento percentuale degli anni precedenti (ricordando che nel quinquennio 2011-2015 tale adeguamento è stato bloccato per i docenti universitari, così come gli scatti stipendiali, e sino al 2018 vi è stato il blocco della contrattazione per tutto il pubblico impiego)

Anno Decreto Adeguamento
2025
2024 DPCM 23/07/2024 3.2% (13) 4.4% (14)  4.3 (15)4.80% (16) 4.80%
2023 DPCM 08/01/2024 (12) 1.50% (8) 2.80% (9) 4.90% (10) 0.98%(11)
2022 DPCM 25/07/2022 0.45% (7)
2021 DPCM 15/03/2022 0.91% (6)
2020 DPCM 13/11/2020 1% (4) 1.71% (5)
2019 DPCM 03/09/2019 2.28% (3)
2018 DPCM 03/09/2019 0.11% (2)
2017 0.00%
2016  0.00% (1)
2011-2015
2010 DPCM 30/04/2010 3.09%
2009 DPCM 29/04/2009 3.77%
2008 DPCM 07/05/2008 1.77%
2007 DPCM 27/04/2007 4.28%
2006 DPCM 02/10/2006 2.23%
2005 DPCM 13/04/2005 2.82%
2004 DPCM 14/05/2004 1.38%
2003 DPCM 20/06/2003 2.75%
2002 DPCM 17/05/2002 4.31%
2001 DPCM 28/05/2001 2.60%

(1) in base alla nota ISTAT di marzo 2016 (qui leggasi il comunicato stampa), restando in attesa di conferma da parte del DPCM

(2) così richiama la circolare 31/2018 della Ragioneria dello Stato sul bilancio di previsione per l’esercizio 2019

(3) valore indicativo in base all’aumento della retribuzione complessiva dei comparti istruzione e ricerca (qui la circolare 31/2018 della Ragioneria dello Stato sul bilancio di previsione per l’esercizio 2019, e qui il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2016-2018 per il personale non docente dell’università), sanità, enti locali e funzioni centrali, e mancando ancora l’adeguamento per il rinnovo dei contratti dei dirigenti. Si veda inoltre il comunicato stampa dell’ISTAT per il trimestre ottobre-dicembre 2018. L’aumento della retribuzione del personale docente sarà (vedi nota della CGIL) di circa il 3.4%, distribuito nel triennio relativo al rinnovo dei CCNL, ovvero uno 0.11% nel 2018 (vedi nota (2), la precedente), un 2.28% nel 2019 e circa l’1% nel 2020 (in attesa degli adeguamenti stipendiali residuali)

(4) si veda la nota precedente per comprendere la motivazione

(5) si veda il link nel mio commento del 14/12/2020

(6) in base al comunicato stampa dell’ISTAT di aprile 2021 si ipotizzava lo 0%

(7) come stimato nella nota ISTAT del 31/03/2022 citata nella circolare #23 del 19/05/2022 del MEF

(8) in base alla nota trimestrale ISTAT del 28/10/2022

(9) in base alla nota trimestrale ISTAT del 31/01/2023

(10) in base alla nota trimestrale ISTAT del 28/04/2023

(11) si veda la circolare del MEF #29 del 03/11/2023, e la nota della CGIL dell’08/11/2023 sulla differenza nel calcolo rispetto alla nota ISTAT

(12) si veda l’interrogazione parlamentare del senatore Francesco Verducci riguardo il ritardo nell’emanazione del DPCM

(13) in base alla nota dell’ARAN del 30/10/2023 (si veda anche il commento di Mauro)

(14) in base alla nota dell’ARAN del 31/01/2024

(15) in base alla nota dell’ARAN del 09/05/2024

(16) in base alla circolare del MEF #16 del 9/04/2024

907 commenti su “Adeguamento stipendiale ISTAT”

  1. Se la pubblicazione in GU avvenisse a novembre e il recupero degli arretrati avesse luogo con lo stipendio di gennaio, quale aliquota si applicherebbe in termini di tassazione? grazie

    Rispondi
    • Scusate ma continuo a non capire l’importanza della questione.

      A prescindere da che aliquota venga applicata a gennaio, poi in fase di dichiarazione dei redditi si andrà a pagare l’aliquota corretta, o sbaglio?

      Rispondi
      • Sbagli: l’aliquota corretta, per gli arretrati corrisposti nell’anno solare seguente a quello di pertinenza, è l’aliquota media (o, mi pare di capire, qualcosa che ci si avvicina, cioè “l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti”).
        Non ci sarà quindi nessun conguaglio successivo: gli arretrati saranno corrisposti direttamente con applicazione dell’aliquota corretta.
        Diciamo che, come “risarcimento” per il fatto di pagarti gli arretrati più di un anno dopo la data in cui erano dovuti, lo Stato (anziché pagarli con gli interessi), li tassa un po’ di meno.

        Rispondi
        • Grazie per la risposta. Mi è chiara la logica, ma non sono sicuro che poi questo risulti se uno si calcola l’aliquota applicata nel 730. Mi sbaglierò io… comunque si parla di inezie, almeno per il mio stipendio.

          Rispondi
          • Per il bilancio dello stato non sono inezie, sono milioni di euro…si vuole dire che non vi è alcun interesse a posticipare troppo la pubblicazione del DM da traslare la corresponsione degli arretrati al nuovo anno, con tassazione media.

          • Per il mio, invece, una tassazione di (almeno) 12 mesi di arretrati al 28% anziché al 43% non sarebbero inezie

          • Comunque la convenienza della tassazione separata si ha quando con l’aggiunta dell’emolumento si scatta di scaglione IRPEF (ad esempio un’eredità…), perché l’aliquota che viene applicata all’emolumento in ritardo è quella cui siamo stati sempre soggetti (si veda declinazione precisa come da art. 21 comma 1 del TUIR). Nel nostro caso non credo si stia parlando di cifre così importanti da far scattare lo scaglione, tranne casi particolari di chi si trova a cavallo tra due scaglioni

          • gli arretrati vanno a tassazione separata (aliquota media del biennio precedente) e non si somma al reddito imponibile dell’anno corrente. Peraltro queste somme vanno in una sezione a parte (redditi assoggettati a tassazione separata) della CU

  2. Interessante il tema tassazione degli arretrati e molto utile il link alla norma fornito da Maurizio nei giorni scorsi. Pare che il decreto sia comunque in fase di pubblicazione e, dunque, si tratta di riflessioni a futura memoria.
    Ma per rimanere al tema segnalo un paradosso: se la norma si dovesse applicare alla lettera, allora a seconda che gli arretrati fossero pagati a dicembre 2023 oppure a gennaio 2024 avremmo due distinti regimi di tassazione. Il che suscita subito qualche dubbio, inducendo in effetti a ritenere che il pagamento al principio del 2024, probabilmente, rientrerebbe nella nozione di “ritardo fisiologico”, dovuto alla complessità delle procedure (l’Istat comunica il dato, il Governo lo recepisce in un Dpcm, il Mef vigila, la Corte dei Conti controlla, la Gazzetta Ufficiale pubblica, le Amministrazioni erogano gli arretrati).

    https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/se-ritardo-e-fisiologico-e-e-premio-va-tassazione-ordinaria

    Rispondi
  3. La norma sulla tassazione separata degli emolumenti pagati nell’anno successivo rispetto a quando è maturato VALE per OGNI tipo di emolumento pagato con ritardo. Ad esempio il ritardo nel pagamento di una supplenza o di un master o anche un conto terzi.
    Cari colleghi, fate attenzione, perché normalmente le amministrazioni tendono a pagare gli arretrati applicando l’aliquota massima, per una loro “tranquillità”.
    Così faceva anche la mia università, ma poi ha dovuto adeguarsi alla normativa, dopo una nostra protesta nelle sedi istituzionali.
    Non è molto, ma non mi va di lasciare allo Stato più di quanto mi spetta. A conti fatti quasi tutti noi siamo al 43%, a cui bisogna aggiungere dal 3% al 5% di regionali e comunali (in Campania l’aliquota massima regionale è del 3,33% oltre i 50.00 euro di compenso lordo), oltre a quanto l’università lascia allo Stato e che non passa per le nostre tasche, oltre all’1% di contributo di solidarietà che pagano i reddito oltre 55.008.
    Per cui solo di IRPEF paghiamo quasi il 50%, tanto è vero che siamo classificati nel 4% degli italiani con reddito più alto (dati MEF).
    Poi se pensiamo che quello che resta subisce un ulteriore tassazione: quando andiamo a comprare qualcosa paghiamo anche il 22% di IVA, senza poterla scaricare come fanno le partite IVA: noi non possiamo scaricare nulla di quello che spendiamo per produrre il reddito (ad esempio l’auto che per molti di noi 5 giorni su 7 è utilizzata per motivi di lavoro).

    Rispondi
  4. Per fare un po’ di chiarezza. Il ritardo dell’adeguamento 2023 non è stato fisiologico! L’ISTAT lo ha comunicato entro il 31 marzo 2023 come da disposizioni legislative. Il presidente del Consiglio per legge doveva emanare il DPCM entro il 30 aprile 2023, invece lo ha firmato l’8 gennaio 2024 ed è stato pubblicato in G.U. il 17 gennaio 2024 (per cui per la “bollinatura” sono bastati meno di 10 giorni)!
    E’ quindi normale che venga tassato in regime di “tassazione separata”.
    Dal mio CU (ex CUD) 2023 trovo l’importo dell’adeguamento ISTAT 2023 alla casella 511 (“Compensi relativi agli anni precedenti e soggetti a tassazione separata – da NON indicare nella dichiarazione dei redditi”) per 1526,72 €. Alla casella 513 trovo l’importo della tassazione che è di 532,07 €, che ammonta al 34,85%, che è la mia aliquota IRPEF media nel 2023. Nel 2022 la mia aliquota media era del 34,57. Quindi la tassazione separata è calcolata sull’aliquota media dell’anno precedente (in questo caso il 2023) rispetto al momento in cui sono stati versati gli arretrati (a me con il cedolino di gennaio 2024). NON viene pertanto fatta la media delle aliquote dei 2 anni precedenti come qualcuno ha scritto.
    Spero di aver contribuito a chiarire le cose.

    Rispondi
    • Infatti (vedi art. 21 comma 1 del TUIR) non è la media delle aliquote dei 2 anni precedenti, ma l’aliquota del reddito medio dei 2 anni precedenti (cioè la metà del reddito complessivo)

      Rispondi
    • Sottoscrivo, l’arretrato del 2023, come atteso, è tassato con aliquota media. Ovviamente quello dei mesi del 2024 rimane a tassazione massima. Non sono comunque inezie…

      Rispondi
  5. Concordo con Alberto_59: il mio lordo annuo è superiore ai 50.000 euro, sicché ogni emolumento aggiuntivo è automaticamente sottoposto all’aliquota massima del 43%. Lo stesso varrebbe per gli arretrati, che invece vengono ex lege sottratti e sottoposti all’aliquota media, che nel mio caso è del 28% circa. Quindi continuo a pensare che non siano inezie…

    Rispondi
  6. Pubblicato finalmente sulla G.U. del 27 agosto 2024 il D.P.C.M. di adeguamento (sarà pagabile con la mensilità di settembre).

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2024

    Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024. (24A04414) (GU n.200 del 27-8-2024 )

    Rispondi
  7. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024. (24A04414) (GU Serie Generale n.200 del 27-08-2024)

    Rispondi
      • Questa è fatta… Pensiamo al prossimo adeguamento che, se non si chiudono dei contratti, sarà prossimo allo zero virgola…

        Rispondi
        • Secondo me il senso del commento di Lucio è il seguente: fino a quando (vedi lunga conversazione sopra) non otterremo una revisione della modalità di calcolo che ci consenta di non perdere tutta la percentuale di adeguamento relativa ai contratti conclusi in (estremo) ritardo ed operanti retroattivamente, è inutile che ci rallegriamo per la pubblicazione di un aumento che ci spetta per legge e che, verosilmente, solo per quest’anno sarà così sostanzioso. Ma Lucio mi dica se sbaglio.

          Rispondi
          • Sono d’accordo: il problema vero è quello degli arretrati per la vacanza contrattuale che, con il nostro meccanismo di calcolo, si volatilizzano. A questo proposito, in questo thread si parla da mesi della possibilità di un ricorso che sarebbe allo studio di (colleghi) giuristi. Ci sono aggiornamenti su questo fronte?

          • #Luciano
            Caro Collega, sono io che ho cercato di promuovere, con l’essenziale supporto di un collega amministrativista, il ricorso sul meccanismo di calcolo assai penalizzante. L’adeguamento erogato certamente non spegne le ragioni e nemmeno la speranza di successo. il fatto è che non abbiamo ricevuto, e sono passati mesi, feedback da altro collega che si sarebbe dovuto occupare di qualcosa che né io, né l’amministrativista, saremmo in grado di fare: i calcoli precisi su quanto è sfuggito all’ISTAT per l’adeguamento dovuto per legge. Quindi rimaniamo in attesa, a meno che non ci sia qualche altra anima pia che possa supportarci su questo punto fondamentale (e anche alquanto complesso). Terrò aggiornati. Un saluto

  8. considerando che il precedente adeguamento con decreto a gennaio 2024 è stato accreditato ad aprile (tre mesi dopo), è verosimile che l’attuale con decreto pubblicato ad agosto 2024 sarà accreditato con gli arretrati a novembre ?

    Rispondi
  9. Il dipendente usufruirà dell’indennità in:

    a)un’unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50’000 euro;
    b)due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50’000 euro e inferiore a 100’000 euro;
    c)tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore ai 100’000 euro.

    Il pagamento della prima rata avviene:
    non prima di 12 mesi per cessazioni di lavoro dovute al raggiungimento dei limiti d’età o di servizio;
    non prima di 24 mesi dalla cessazione, per tutti gli altri casi (come le dimissioni volontarie, il licenziamento, etc.).

    Ricordo ai colleghi che il TFS NON E’ UN REGALO che ci fa lo Stato per premiarci del nostro lavoro, spesso di elevata qualità, ma è la RESTITUZIONE DI QUANTO NOI ABBIAMO VERSATO OGNI SANTO MESE DI OGNI SANTO ANNO DI LAVORO (la voce in busta paga è “Ritenuta Opera Previdenziale”).

    Spero che i colleghi giuristi possano predisporre una class-action in breve tempo, per riottenere quello che fino a qualche anno fa era la regola, cioè il pagamento immediato e per intero del TFS.

    Rispondi
    • Se non erro, le modalità di calcolo del TFS lo rendono decisamente favorevole rispetto al TFR di un dipendente privato con uguali RAL in carriera. Il ritardo nel pagamento può essere visto come il contrappasso. Utilitaristicamente, forse se ci si mette mano, si finisce per ottenere meno. Sbaglio?

      Rispondi
      • #Luigi
        Il TFS è accantonato prendendo una quota dai contributi mensili del dipendente e una quota dai contributi mensili del datore di lavoro. Quindi mese per mese il TFS è nella disponibilità dell’INPS. Si tratta di una quota delle stipendio differita, per di più calcolata all’80% del valore rivalutato e accantonato. Se lo dovessero tagliare ancora sarei pronto a fare i nomi di tutti gli evasori fiscali che sono a mia conoscenza….
        Maurizio

        Rispondi
        • #Maurizio
          Se non erro il TFS è calcolato sulla base dell’ultima retribuzione, nel qual caso non può essere un semplice accantonamento rivalutato perchè gli scatti stipendiali sono un aumento reale (diversamente dall’adeguamento che è solo rivalutazione per mantenere il potere d’acquisto).

          Il meccanismo di cui parli è quello del TFR (appunto meno favorevole, tanto varrebbe versarli in un buon/ottimo fondo pensione).

          Rispondi
  10. C’è qualche Università che adeguerà lo stipendio già da questo mese settembre? Qui a Macerata non ho notizie. Grazie

    Rispondi
  11. A Ca’ Foscari nulla. Visto che nel cedolino di settembre non c’era traccia di adeguamento o arretrati, e non avendo ricevuto neanche comunicazioni in merito, su precisa richiesta via email, l’ufficio preposto ha risposto che “molto probabilmente” sarà tutto corriposto a ottobre. Eventualmente ci aggiorneranno con opportuna comunicazione.

    Rispondi

Lascia un commento