Blocco degli scatti stipendiali

A seguito dell’art. 8 comma 1 della legge 240/2010 (Gelmini) la progressione di classi e scatti stipendiali dei docenti universitari passa da biennale a triennale

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia’ in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Va però poi considerato che in base all’art. 9 comma 21 del DL 78/2010, convertito in legge dalla legge 122/2010 (Tremonti), gli scatti stipendiali non si applicano per gli anni 2011, 2012, 2013 (sono esclusi conferme e ricostruzioni di carriera)

I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi’ come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche’ a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

così come i meccanismi di adeguamento retributivo ISTAT, previsti dall’art. 24 della legge 448/1998.

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[Aggiornamento 26/10/2013]

Con l’art. 1 comma 1 lettera a) del regolamento di cui al DPR 122/2013, il blocco degli scatti è stato prorogato al 2014

In attuazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) le disposizioni recate dall’articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.

Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimita’ costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell’articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui.

Resta altresi’ ferma la inapplicabilita’ delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche’, ai sensi della citata sentenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;

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[Aggiornamento 31/12/2014]

Con l’art. 1 comma 256 della legge 190/2014, il blocco degli scatti è stato prorogato al 2015

Le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015.

Resta ferma l’inapplicabilita’ delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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[Aggiornamento 15/10/2015]

Anche i docenti assunti ai sensi della legge 240/2010 trovano bloccato l’adeguamento ISTAT, ma sono però direttamente inseriti nel sistema a scatto triennale che non è automatico come richiesto per l’art. 9 comma 21 del DL 78/2010, convertito in legge dalla legge 122/2010 (Tremonti)

I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi’ come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche’ a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

bensì a seguito di valutazione, come riportato nell’art. 6 comma 14 della legge 240/2010

I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attivita’ didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali di cui all’articolo 8 e’ di competenza delle singole universita’ secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto puo’ essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell’ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente e’ conferita al Fondo di ateneo per la premialita’ dei professori e dei ricercatori di cui all’articolo 9.

per cui per questi soggetti il blocco degli scatti non sussiste.

8 commenti su “Blocco degli scatti stipendiali”

  1. Maurizio Zani:

    purtroppo ieri, 17 Dicembre 2013, la corte si è espressa sulla questione dell’illegittimità del blocco degli scatti stipendiali ai doventi universitari e ha stabilito che:
    il blocco per il triennio E’ COSTITUZIONALE !!!
    MA allora i Magistrati???

    Viola

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  2. Maurizio Zani:

    finalmente (forse) gli scatti sono stati ripristinati! Ma non è chiara la modalità, soprattutto la transizione dalla progressione biennale a quella triennale:
    a) Il primo scatto avverrà alla fine del biennio di permanenza nella vecchia classe che si aveva al momento del blocco degli scatti (Decreto Legge 78/2010)?
    b) il secondo scatto si avrà dopo tre anni dal primo previa valutazione?
    c) le singole università dovranno deliberare in merito o la progressione avverà in automatico a partire dal 1 gennaio 2016?

    grazie!
    Viola

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  3. a me non li hanno riconosciuti, mi invitano a far ricorso al rettore… avete un modello di fac simile? grazie molte adriana

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