Limite alle progressioni valutative degli RTDb

L’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 (Gelmini) stabilisce le procedure valutative per i Ricercatori a Tempo Determinato di tipo b (RTDb) che, al termine del loro contratto ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, possono diventare Professori Associati (PA)

Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’universita’ valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e).

In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e’ inquadrato nel ruolo dei professori associati.

La valutazione si svolge in conformita’ agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilita’ delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

Alla procedura e’ data pubblicita’ sul sito dell’ateneo.

A ciò però si aggiunge il comma successivo (il comma 6), in particolare nell’ultimo paragrafo, che determina il limite temporale entro cui tale procedura può essere pienamente utilizzata

Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno dell’ottavo del decimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo’ essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’universita’ medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16.

A tal fine le universita’ possono utilizzare fino alla meta’ delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

A decorrere dal settimo anno nono dall’undicesimo anno l’universita’ puo’ utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta’ dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

La legge 240/2010 è entrata in vigore il 29/01/2011, per cui il sesto anno successivo termina il 31/12/2017, e da lì in avanti parte il settimo anno; il paragrafo sopra riportato determina quindi che non tutti gli RTDb abilitati potranno accedere alla procedura valutativa per passare a PA, ma solamente un certo numero. I restanti dovranno utilizzare procedure selettive/comparative (ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010).

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[Aggiornamento 17/02/2016]

Nell’art. 4 del DL 244/2016 (milleproroghe) che ha ricevuto l’ok dal Senato è stato inserito un emendamento che sposta il limite temporale indicato nel comma 6 dal sesto all’ottavo anno (si vedano le modifiche in rosso nell’articolo), quindi fino a fine 2019

3-bis. All’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo, le parole: “del sesto anno” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ottavo anno” e, al terzo periodo, le parole: “settimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “nono anno

Si attende ora il passaggio del DL alla Camera. Il DL è stato poi convertito in legge dalla legge 17/2017.

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[Aggiornamento 24/02/2020]

L’art. 5 del DL 126/2019 (convertito in legge dalla legge 159/2019) sposta il limite temporale indicato nel comma 6 dall’ottavo al decimo anno (si vedano le modifiche in rosso nell’articolo), qunidi fino a fine 2021

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» e’ sostituita dalla seguente: «nove»;

b) all’articolo 24, comma 6, le parole «dell’ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall’undicesimo».

17 commenti su “Limite alle progressioni valutative degli RTDb”

  1. Ciao Maurizio, non sono sicuro che la cosa vada interpretata così.
    Quella previsione con limite temporale era infatti legata alla possibilità di usare la procedura di ingresso in ruolo PA se in possesso dell’abilitazione anche agli RTI->PA (e PA-PO).
    Si dava un limite di 6 anni all’utilizzo “largo” con l’idea di far transitare una larghissima parte di RTI in modo che non si creasse una confluenza conflittuale verso la stessa posizione.
    Lo dimostra, amio avviso, quel “a decorrere dal settimo anno”, che, evidentemente, si lega a quanto scritto sopra peri primi 6 riferendosi esclusivamente alle possibilità di “slittamento” e non all’iter “standard” RTD-B che, a mio avviso, non viene influenzato da questa previsione. Anche perché le risorse per RTD-B devono essere garantite in pianificazione. E’ vero, però, che la norma è scritta molto male (come del resto tutta la 240, come diciamo dal 2010). Grazie e uns aluto, massi

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    • Ciao Massi, che la norma sia scritta male non è una novità 🙂 ma se la interpretassi come dici tu (escludendo quindi gli RTDb) l’ultimo e il penultimo paragrafo sarebbero equivalenti dal punto di vista dei destinatari, con gli intervalli temporali che a questo punto sarebbero consecutivi

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      • Io vedrei questa interpretazione: nei primi sei anni si può usare quella procedura per gli upgrade con una limitazione di risorse (“fino alla meta’ delle risorse equivalenti”); dopo quel momento si può continuare ad usare, ma con il limite dei posti (“fino alla metà dei posti”).
        In pratica, finché si parla di risorse (dunque per i primi sei anni), quella procedura si può usare più largamente, perché per gli upgrade si metteranno risorse solo come differenziale (se ragioniamo in termini di punti organico, laddove è previsto un posto, che vale 0,7, si potranno fare 3,5 upgrade, che impiegano 0,2 ciascuno). Passati i sei anni, dal settimo su può usare ancora ma, poiché si ragionerà in termini di teste, andrà usata in modo più contenuto.
        In altri termini: supponiamo che si pianifichino 10 PA nelle due diverse condizioni.
        Entro i primi 6 anni, si possono fare slittamenti per le risorse equivalenti ai punti organico della metà delle posizioni pianificate, ovvero per 5 PA (0,7×5=3,5 punti organico, che, in termini di risorse, corrispondono a 3,5/0,2=17,5). Dunque 17,5 slittamenti, mentre gli altri 5 posti pianificati devono essere fatti ex art. 18.
        Dopo i primi 6 anni ci si regola con “le teste”, perciò si potrebbero fare, su 10 posti programmati, 5 slittamenti e 5 concorsi ex art. 18.
        Fosse così una ratio ce l’avrebbe: nei primi anni, per attenuare i conflitti di carriera sugli stessi posti (RTI e RTD-B convergono su PA) si favorisce l’upgrade degli RTI, messi ad esaurimento, mentre poi si innesca una dinamica in cui il numero di RTI che possono slittare è minore. Naturalmente i ritardi dell’ASN, che non è partita nel 2011 e poi ha avuto uno stop, scombinano un po’ questo quadro, ma, ripeto, un certo senso ce l’avrebbe.

        Mentre non ce l’ha l’applicazione del limite agli RTD-B, per i quali la tenure track dovrebbe proprio consistere nella certezza delle risorse programmate al momento del bando, con relativa certezza (sebbene vi sia anche un vaglio del dipartimento, che però apparirebbe più che altro di verifica dello svolgimento dei compiti assegnati) della trasformazione R>TD-B->PA una volta ottenuta l’abilitazione e trascorsi i 3 anni.
        Voglio sperare che l’interpretazione sia questa, perché quella che tu ipotizzi (non perché te la inventi, beninteso, ma perché a ciò ti porta l’incapacità e la mancanza di chiarezza del legislatore) farebbe semplicemente saltare la logica della tenure track, con una ulteriore e orrenda beffa per chi è precari*…

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        • Non sono convinto del ragionamento…

          Sia il penultimo sia l’ultimo paragrafo del comma 6 si riferiscono a metà delle risorse, solo che il primo (“fino alla meta’ delle risorse”, entro sei anni) vale per RTI e PA verso PA e PO, mentre il secondo (“le risorse corrispondenti fino alla meta’ dei posti”, dal settimo anno in avanti) solo per gli RTDb.

          Se i soggetti a cui si applicano tali paragrafi fossero in entrambi i casi RTI e PA, i due paragrafi sarebbero equivalenti dal punto di vista dei destinatari e consecutivi dal punto di vista temporale (come ho scritto nel commento precedente), e quindi inutile la loro (dei paragrafi) doppia presenza.

          E’ comunque vero che la chiarezza non è di quel mondo…

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  2. Buongiorno. Io avrei bisogno di un chiarimento. Alla fine dei tre anni di RTD tipo B, posto che l’abilitazione sia stata conseguita, è possibile la chiamata da professore associato, ovvero la stabilizzazione, in una Università diversa da quella dove si è svolta l’attività da ricercatore? Ossia è possibile portarsi il budget altrove?

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    • Mi sembra difficile, l’art. 24 comma 5 della legge 24/2010 recita

      Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’universita’ valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e’ inquadrato nel ruolo dei professori associati.

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  3. Salve. Cosa succede alla fine dei 3anni se il ricercatore rtdb si abilita (a PA) ma in un settore diverso da quello in è incardinato? Grazie

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  4. Buongiorno,
    la ringrazio per tutti questi chiarimenti, davvero molto utili. Mi pare non ci siano stati aggiornamenti rispetto al milleproroghe del 2016, giusto? In tal caso, se si ottenesse un posto rtd-b nel 2019, il passaggio ad associato dopo 3 anni (quindi nel 2021) sarebbe meno scontato, e dipenderebbe dal numero di posti per professore associato che il dipartimento mette a disposizione, giusto? Ma in quel caso, come si farebbe a sapere quanti sono quei posti? E’ una decisione che il dipartimento in questione puo’ fare anche nel corso o alla fine dei 3 anni di rtd-b? La ringrazio molto.

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    • A mia conoscenza non ci sono stati aggiornamenti sul tema, ma mi riservo di controllare… Per il resto il tutto dipende dalla programazione dell’ateneo e dei relativi dipartimenti

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  5. Buongiorno,
    grazie mille per i suoi chiarimenti. Io avrei un’altra domanda: che succede se si è abilitati per prof. di seconda fascia e si ottiene soltanto 4-5 anni dopo il posto da Rtd B – per cui l’abilitazione andrebbe a scadere prima del decorrimento dei tre anni da ricercatore?

    Grazie in anticipo

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    • Grazie per l’apprezzamento

      Nel merito ho due note: la legge dice che il ricercatore va valutato nel III anno di contratto (parlo delle progressioni valutative), inoltre l’abilitazione dev’essere posseduta al momento del bando

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      • Veramente so di casi precisi di vincitori di contratti ti tipo B che non avevano l’abilitazione al momento della domanda, mi chiedo da dove esce questo fatto che uno deve avere l’abilitazione prima…
        Comunque, spariscono gli RTDB dunque…

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  6. Buongiorno,
    la ringrazio molto per le risposte. Sono chiarissime e importanti. Ho una considerazione e una domanda.
    Penso che la norma del tenure track sia stata pensata sopratutto per coloro che sono già ricercatori di tipo b e aspirano a diventare associati. Cosa succede per chi non è ricercatore? Nel mio caso, ho conseguito l’abilitazione nel dicembre 2017 da assegnista di ricerca e questa scadrà nel dicembre 2023. Attualmente sono disoccupato. Fino a quando potrò sperare di vincere un concorso da RDTb per poi beneficiare della tenure track? Fino a dicembre 2020? Per me l’abilitazione vale solo tre anni e non sei? Non si tratta di un pregiudizio alla carriera? Vorrei conoscere la sua opinione. Grazie

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  7. Buongiorno,
    essendo in possesso dei requisiti richiesti sono interessato a un concorso RtD tipo B decorrente a settembre 2019. Il responsabile del procedimento della selezione indicato dall’Ateneo che ho potuto raggiungere telefonicamente, mi ha assicurato, vista la programmazione dell’Ateneo, che al termine dei tre anni del contratto a tempo determinato, soltanto un cataclisma economico improbabile o una inadeguatezza dei prodotti della ricerca del RtD B, può impedire la chiamata in ruolo come professore associato.
    Lei ritiene che sia attendibile questa informazione o esiste una possibilità, escludendo le inadempienze del ricercatore, delle quali evidentemente è l’unico responsabile, che al termine dei tre anni non vi sia la chiamata?
    Grazie
    Francesco

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  8. Ciao Massimiliano,
    condivido la tua lettura del comma 6 e mi stavo interrogando su cosa potrebbe accadere tra 3 anni, se non facessero altre proproghe o altri atti, quando scadranno i contratti di tutti gli RTDb assunti con il piano straordinario. Non vedo come le università potranno riuscire ad assorbire quei numeri se dovessero al contempo aprire lo stesso numero di posizioni da PA o PO.

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