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C’era una volta il diritto di precedenza… o meglio, originariamente non c’era, perché l’art. 114 comma 1 così come scritto quando è stato emanato il DPR 382/1980 recitava
Fino all’espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita’ per professore associato i posti di insegnamento rimasti vacanti per qualsiasi ragione possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari ovvero a professori incaricati stabilizzati, anche al di fuori dei casi previsti dal precedente art. 9.