DDL bilancio 2019

Alla Camera è stato presentato in prima lettura il DDL C.1334/2018 relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Di seguito i principali articoli che, ad una prima lettura, si riferiscono all’università; sembrano non ritrovarsi articoli relativi a concorsi, scatti stipendiali, borse di studio.

L’art. 32 comma 1 fa riferimento all’aumento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per assumere Ricercatori a Tempo Determinato senior (RTDb); divesamente dal decreto precedente non si fa menzione al finanziamento per “il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia“. La ripartizione di questo aumento del fondo avverrà in base ad un successivo decreto ministeriale.

Art. 32 – Assunzione straordinaria di mille ricercatori

1. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno 2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Con l’art. 41 si finanzia un aumento di circa 900 borse (anche tenendo conto degli stanziamenti precedenti già finanziati: a regime 50 M€ dalla legge 147/2013 e 100 M€ dalla legge 208/2015) per la specializzazione in medicina

Art. 41 – Contratti di formazione specialistica

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all’articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l’anno 2019, di 45 milioni di euro per l’anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l’anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l’anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

L’art. 50 (di seguito i primi 4 commi) regolamenta il bonus occupazionale da riconoscere ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato laureati con la votazione di 110 e lode, oppure di un dottorato di ricerca conseguito entro i 34 anni

Art. 50 – Bonus occupazionale per le giovani eccellenze

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 391 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

2. L’esonero di cui al comma 1 390 è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle università telematiche;

b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle università telematiche.

3. L’esonero di cui al comma 1 390 è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto.

4. L’esonero di cui al comma 1 390 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 391 alla data della trasformazione.

Con l’art. 57 comma 22 vengono abrogati i commi dal 207 al 212 dell’art. 1 della legge 208/2015, che avevano istituito e disciplinato il fondo per le Cattedre Natta teso a finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico. Viene inoltre esclusa la possibilità di chiamata diretta per studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico già selezionati con procedure nazionali.

Art. 57 – Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

22. I commi da 207 a 212 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: « ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica » e, al quarto periodo, le parole: « o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo » sono soppresse.

Nell’art. 78 commi 1-7 si pone un limite, per il periodo 2019-2025, al fabbisogno degli atenei limitandolo per ciascun anno (salvo incremento del PIL e al netto di spese per ricerca e investimenti) al fabbisogno dell’anno precedente

Art. 78. – Fabbisogno finanziario delle università

1. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell’anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall’ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, i cui all’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.

4. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 1 576 a 3 578.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l’equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.

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[Aggiornamento 19/12/2018]

Il DDL S.981/2018 è arrivato al Senato, e gli articoli/commi sono stati rinumerati come di seguito riportato nella tabella per gli articoli di interesse nell’ambito universitario; le modifiche sono riportate sopra in rosso

Camera Senato
Art. 32 comma 1 Art. 1 comma 209
Art. 41 comma 1 Art. 1 comma 279
Art. 50 comma 1-2-3-4 Art. 1 comma 390-391-392-393
Art. 57 comma 22 Art. 1 comma 455
Art. 78 comma 1-4-5 Art. 1 comma 576-579-580

In aggiunta si trovano gli articoli seguenti:

583. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l’anno 2019.

584. La dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019.

585. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2019.

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[Aggiornamento 20/12/2019]

Il Governo ha presentato alla Commissione Bilancio del Senato un maxi-emendamento al testo del DDL; ad una prima lettura si nota l’aggiunta del comma 208-bis all’art. 1, che procrastina l’uso dei Punti Organico Spendibili (POS) assegnati nel 2019

208-bis. Per l’anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, gli Enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

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[Aggiornamento 30/12/2018]

Il comma 208-bis è stato modificato in Senato, e ora la formulazione è la seguente (in rosso le parti aggiunte rispetto alla versione precedente)

208-bis. Per l’anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, gli Enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell’anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.

Dopo essere stato discusso in Senato e passato alla camera, il DDL C.1334-B/2018 è stato approvato questo pomeriggio in via definitiva.

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[Aggiornamento 11/01/2019]

Il DDL è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed è ora diventato la legge 145/2018; di seguito trovate la tabella di corrispondenza tra il testo sopra e quello in Gazzetta

Senato Gazzetta
Art. 1 comma 209 Art. 1 comma 400
Art. 1 comma 279 Art. 1 comma 521
Art. 1 comma 390-391-392-393 Art. 1 comma 706-707-708-709
Art. 1 comma 455 Art. 1 comma 788
Art. 1 comma 576-579-580 Art. 1 comma 971-974-975

 

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