Come noto, la legge 390/1991 è stata abrogata (ad eccezione dell’art. 21) dall’art. 24 comma 1 lettera a) del DLgs 68/2012
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in particolare:
a) la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell’articolo 21;
Tra gli articoli abrogati c’è quindi anche l’art. 7 comma 1 lettera d), che originariamente recitava
d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell’articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita’ di formazione o di ricerca dei borsisti;
Ora anche la DGR XI-1724/2019 di Regione Lombardia, che norma le modalità di assegnazione dei benefici per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) e relative previsioni di finanziamento, conferma il cambio di incompatibilità; se nelle delibere precedenti (si veda ad esempio la DGR XI-263/2018) si ritrovava
La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal soggetto gestore o da altri enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza. E’ fatta eccezione:
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- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.
in quella citata il nuovo testo ora riporta, come ho proposto
La borsa di studio DSU non è cumulabile con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli studenti interessati.
in perfetta sintonia con l’art. 6 bis comma 9 della legge regionale 16/1992 del Piemonte
Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.
L’incompatibilità è quindi ora limitata solo verso borse dello stesso tipo (analoghe), con stessa finalità, e non più ad ampio spettro (prima era esclusa solo per borse di mobilità o percorsi di eccellenza). Questo per dar modo anche ai borsisti DSU di partecipare ai bandi di altre borse (ad es. quelle di privati o di aziende per le migliori tesi o i migliori progetti).